L’attività dell’influencer può integrare una tipica attività di agente ex artt. 1742 e ss. C.C.

Con sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha confermato la correttezza dell’accertamento ispettivo della Fondazione Enasarco secondo la quale l’influencer che, sui propri profili, promuove stabilmente e con continuità i prodotti di un brand è un agente di commercio, con conseguente obbligo di iscrizione e contribuzione versamento della contribuzione dovuta alla Fondazione Enasarco.

Il Giudice del Lavoro di Roma, con la recente sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 ha affermato che l’attività dell’influencer che promuove stabilmente e con continuità i prodotti di un brand tramite i propri profili social rientra nello schema tipico del contratto di agenzia.

Nel caso di specie, una società attiva nella vendita di prodotti online adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’accertamento ispettivo con il quale la Fondazione Enasarco – previa riqualificazione come contratto di agenzia del rapporto contrattuale intercorso tra la società e alcuni influencer – ravvisava l’obbligo di iscrizione e contribuzione, con conseguente quantificazione della contribuzione maturata alla data dell’accertamento, maggiorata delle relative sanzioni.

Il Tribunale, richiamata la consolidata giurisprudenza sui caratteri distintivi del contratto di agenzia, ha preliminarmente osservato che web e social network rappresentano un possibile strumento per promuovere la conclusione di contratti con i consumatori, anche attraverso gli influencer. Questi ultimi possono essere ritenuti figure professionali che – grazie alla loro popolarità e capacità di fidelizzare e influenzare i follower – nel promuovere, tramite i propri profili social prodotti e servizi, sono in grado di indirizzare le scelte di acquisto del pubblico.

Nella specie, il Giudice ha rilevato che gli influencer indicati nel verbale ispettivo (i) si erano contrattualmente impegnati a promuovere in modo continuativo i prodotti del brand sulle loro pagine social, (ii) a tal fine, inserivano in dette pagine un codice personalizzato che i follower potevano utilizzare al momento dell’acquisto del prodotto per avere degli sconti/agevolazioni e, poi, (iii) ricevevano un compenso provvigionale per ciascuna vendita effettuata dalla società mediante utilizzo di quel codice personalizzato.

In questo contesto, la sentenza ha concluso che l’attività degli influencer oggetto del verbale ispettivo presentava una pluralità di elementi tipici dell’agenzia di cui all’articolo 1742 codice civile, quali:

  • la “causa” del contratto, ossia promuovere la vendita di prodotti presso i follower di quel determinato influencer;
  • la “zona” determinata, da intendersi come la comunità di followers online dell’influencer e non come una mera area geografica;
  • il vincolo di stabilità, dato dall’impegno contrattualmente assunto a tempo indeterminato, e dalla continuità delle provvigioni ricevute dagli influencers, con la sistematica emissione di fatture per attività di promozione svolta sui social compensata con una percentuale sul valore della vendita conclusa mediante utilizzo del codice identificativo assegnato all’influencer.

Da evidenziare, inoltre, la considerazione del Giudice secondo cui - ai fini della sussistenza del rapporto di agenzia - è irrilevante che l’influencer non sia destinatario di direttive ed istruzioni, dato che il mercato nel mondo web è altamente standardizzato, bastando un semplice “click” per effettuare l’acquisto, con condizioni di vendita già stabilite.

Quella in commento è la prima decisione che qualifica gli influencer come agenti di commercio. Sebbene il rapporto contrattuale oggetto della decisione presentasse alcune peculiarità (non applicabili a ogni tipo di collaborazione con gli influencer), le conclusioni che raggiunge il Tribunale sono di grande interesse per tutti i brand, imponendo maggior attenzione nella redazione dei contratti. Occorrerà infatti verificare di volta in volta se le condizioni previste possano comportare una riqualificazione del contratto, con i relativi obblighi contributivi.

 

 

Scritto da Maria Luigia Franceschelli, Elena Pellicano, Maria Beatrice Guardì, and Giulia Maccioni.

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